ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLA PACE E DIRITTI UMANI
(per l’azzeramento del debito dei paesi poveri)
ART.1
E’ costituita l’associazione culturale non governativa denominata
“ Associazione Internazionale della Pace - per l’azzeramento del debito dei paesi poveri del mondo e per i diritti umani”
per il raggiungimento della Pace nel Mondo ,la difesa dei diritti umani, attraverso l’azzeramento del debito dei paesi poveri del Mondo, con sede legale e principale in R O M A - Via Giovanni Antonelli,9 00197,
e sede secondaria SANTA MARIA DEL CEDRO 87020 -(ITALIA), via Verbicaro,8
Possono essere istituite sedi secondarie in ogni parte del Mondo.
ART.2
L’Associazione internazionale della pace è una associazione culturale di imprenditori , di professionisti ed operatori di qualsiasi settore di tutto il mondo, per rendere un servizio umanitario e per perseguire il mantenimento della pace tra i popoli e la tutela dei diritti umani, nonché l’indipendenza dei popoli e creare le condizioni per l’uguaglianza, la cooperazione tra gli stati nel campo culturale, sociale ed economico, anche attraverso l’azzeramento del debito dei paese poveri del mondo.
Può promuovere tutte le iniziative atte al raggiungimento degli scopi previsti operando in collaborazione ed al servizio della Unione Europea, dell’ONU,e dei vari Stati del mondo.
Svolge la propria attività in tutto il Mondo e può istituire sedi nazionali, regionali, provinciali in tutti gli stati collegati ma dipendenti dalla sede principale.
ART.3
L’Associazione internazionale della Pace – è soggetto giuridico di diritto internazionale, persona giuridica riconosciuta ai sensi dell’art. 2 punto 2 del trattato di amicizia fra l’Italia e gli Stati Uniti d’America del 2.2.1948 ratificato con Legge 18.6.1949 n. 385.
ART.4
L’Associazione internazionale della Pace – può conferire , a personalità che ne abbiano i requisiti, attestazioni di “ Benemerenza nazionale e/o d internazionale “ e di “ Ambasciatore” per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
ART. 5
L’Associazione internazionale della Pace- persegue gli scopi previsti attraverso i suoi Organi e la stipula di convenzioni e contratti .
ART.6
L’Associazione internazionale della Pace – quale associazione non governativa è apolitica, indipendente e non ha finalità di lucro.
La sua durata ha termine con il raggiungimento degli scopi previsti.
ART. 7
Lo stemma reca al centro il mondo e una colomba con l’ulivo.
La bandiera dell’Associazione internazionale della Pace è bianca, reca al centralo stemma ed in basso il cedro tenuto da due mani .
ART. 8
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dai contributi, lasciti ed oblazioni;
c) dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare acquisito.
ART. 9
Il patrimonio dell’Associazione internazionale della Pace è costituito da:
a) proventi e contributi e lasciti di privati ed enti pubblici;
b) beni mobili ed immobili comunque acquisiti secondo le norme di legge.
ART. 10
L’esercizio sociale è annuale con inizio il 1.gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno solare.
ART. 11
I Soci sono costituiti:
a) Soci Fondatori, che partecipano all’atto costitutivo o lo diventano successivamente per particolari meriti su nomina dell’Assemblea dei soci fondatori;
b) Soci ordinari, persone fisiche, cittadini del mondo la cui richiesta di iscrizione è accolta dal Consiglio direttivo;
c) Soci onorari: designati dal Presidente dell’Associazione , sentito il parere del consiglio direttivo e scelte tra personalità di ottima condotta morale , del mondo imprenditoriale, artistico, professionale, scientifico, culturale, religioso, e a personalità cui è stata conferita dall’associazione “Attestato di benemerenza “ o di “ Ambasciatore”.
Presidenti Onorari dei vari stati designati dal Presidente dell’Associazione, tra personalità di cui innanzi.
ART. 12
Soci
Iscrizione:
La domanda di iscrizione deve essere inoltrata al Consiglio direttivo il quale delibera con giudizio insindacabile sulla ammissione e senza necessità di motivazione per l’accoglimento o il diniego.
La domanda può essere presentata da tutti i cittadini del mondo, senza distinzione di razza, religione o credo politico purchè di ottima moralità .
I soci fondatori e ordinari sono tenuti a versare una quota annuale per il sostenere il funzionamento dell’associazione nel raggiungimento delle sue finalità, stabilite dal consiglio direttivo annualmente.
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo soltanto i soci fondatori ed ordinari, comunque ogni socio ha il dovere di osservare le disposizione dello statuto, partecipare alle iniziative ed allo sviluppo dell’associazione internazione e versare le quote stabilite, i soci onorari ed i presidenti dei vari stati non sono tenuti a versare quote, ma possono versare contributi volontari, non hanno diritto al voto ma intervengono all’assemblea generale dell’associazione per fornire suggerimenti e pareri di cui tiene conto l’assemblea.
Perdita della qualità di socio:
a) per dimissioni;
b) per provvedimento di esclusione da parte del consiglio direttivo a maggioranza ;
c) per morosità,
d) per attività contrarie all’associazione che moralmente arrecano danno alla stessa.
ART. 13
Gli organi:
sono organi dell’associazione :
a) l’Assemblea dei Soci Fondatori;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti,
I componenti degli organi di cui alle lettere b) c) d) durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Spetta all’assemblea dei soci fondatori:
a) eleggere il Presidente;
b) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo;
c) nominare il collegio dei revisori dei conti;
d) deliberare le modifiche statutarie;
e) approvare entro il 31.gennaio di ogni anno il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
f) determinare gli indirizzi generali dell’associazione per il nuovo anno.
Le riunioni dell’assemblea dei soci fondatori sono valide in prima convocazione con l’intervento di due terzi dei soci; in seconda convocazione , con qualunque numero dei soci presenti o rappresentati;
L’assemblea dei soci fondatori delibera a maggioranza assoluta per : le modifiche statutarie e per la revoca del consiglio direttivo.
I soci fondatori possono farsi rappresentare all’assemblea, con delega scritta, soltanto da altro socio fondatore.
ART. 14
Convocazione:
l’Assemblea generale dei soci è convocata almeno una volta all’anno, con avviso a mezzo lettera o fax o posta elettronica da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, con indicazione del giorno ora e luogo e gli argomenti all’ordine del giorno.
In caso di omissione da parte del Presidente, l’assemblea è convocata dal consigliere più anziano e la cui anzianità si deduce dalla iscrizione nel libro dei soci, ed a parità di anzianità, dalla maggiore età.
ART. 15
Il Consiglio Direttivo è costituito :
a) dal Presidente;
b) da due Vice Presidenti;
c) dal Segretario Generale;
d) dal Vice Segretario Generale;
e) da sette a dodici Consiglieri;
f) tutti eletti dall’assemblea dei soci fondatori.
Spetta al consiglio direttivo:
a) fissare le quote annuali da versare;
b) deliberare sulle modalità per l’attuazione degli scopi e per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’associazione, con riferimento alle direttive dell’assemblea dei soci fondatori;
c) deliberare in merito all’accettazione di eredità legali, donazioni, acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili dell’associazione internazionale della pace , secondo le norme di legge;
d) deliberare regolamenti e organizzazioni dell’associazione;
e) deliberare su operazioni bancarie e fidujussorie;
f) adempiere a tutte le attribuzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità;
g) predisporre i Bilanci preventivi e consuntivi entro il 10 gennaio di ogni anno da sottoporre al collegio dei revisori dei conti prima dell’approvazione dell’assemblea dei soci .
ART. 16
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l’intervento della metà più uno dei consiglieri e sono prese a maggioranza di voto degli intervenuti aventi diritto.
La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata, fax o posta elettronica, almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione e con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare. Sono valide le riunioni alle quali partecipano tutti i componenti in assenza di convocazione.
ART. 17
Poteri del Presidente
Spetta al Presidente:
a) la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché avanti a tutte le autorità amministrative e organismi nazionali ed internazionali;
b) convocare e presiedere il consiglio direttivo e l’assemblea generale dei soci;
curare la esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell’assemblea
Associazione
Internazionale della Pace e dei Diritti Umani
Sede legale e principale
00197
ROMA - via Giovanni Antonelli, 9
(ITALY)
Sede secondaria
87020 - SANTA MARIA DEL CEDRO - via Verbicaro,8
(ITALY)
email: info@aidp.org